STATUTO

UNIONE SINDACATO POLIZIA

Art. 1  Costituzione e sede

1.1 E’ costituita l’associazione sindacale del personale della Polizia di Stato denominata UNIONE SINDACATO  POLIZIA  con acronimo “U.SI.POL”, di qui in avanti definita Sindacato.
1.2 Il simbolo del Sindacato, il nome, la sigla U.SI.POL possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica.

1.3 L’ U.SI.POL nazionale ha sede in Napoli, C/so Umberto I 228 – 80138.

 

Art. 2  Principi ispiratori

2.1 L’ U.SI.POL è libero, democratico, aconfessionale ed apartitico, senza fini di lucro e, basandosi sui principi democratici della Costituzione della Repubblica Italiana, si ispira ai valori di democrazia, pluralismo e giustizia sociale.

2.2 Il Sindacato considera obiettivo strategico il superamento dei vincoli imposti dagli articoli 82 ed 83 della legge121/1981.
2.3 Gli organi dirigenti nazionali del Sindacato possono stipulare accordi di reciproca affiliazione, ovvero federazione con altre organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, con particolare riferimento ad organizzazioni che siano ispirate o intendano ispirarsi ad analoghi valori e riferimenti, con l’obiettivo di realizzare in tale contesto le più ampie convergenze possibili.

 

Art. 3 Finalità del sindacato

Gli scopi dell’ U.SI.POL. sono i seguenti:

3.1 Tutelare davanti a tutte le istanze pubbliche e private gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti, addetti a funzioni e mansioni particolarmente gravose ed usuranti;

3.2 Curare i rapporti e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra il personale dell’Amministrazione, sulla base di una reale equità retributiva;

3.3 Migliorare le capacità professionali e culturali degli iscritti, migliorare il benessere mediante la chiusura di convenzioni;

3.4 Rappresentare gli interessi del personale in tutti gli organismi in cui è prevista o richiesta una rappresentanza di categoria;

3.5 Promuovere tutte le iniziative ritenute idonee per la piena attuazione della legge di riforma e promuovere la  collaborazione e sinergia con le Istituzioni, enti ed associazioni, a partire dalle altre organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, nonché́ col Comparto sicurezza, oltre che con le rappresentanze militari, con l’obiettivo di raggiungere la maggiore unitarietà̀ possibile con l’intera società̀ civile, in ambito nazionale ed internazionale;

3.6 Può promuovere la costituzione di associazioni culturali, sociali, sportive purché questo rispecchi le condizioni di autonomia. L’ U.SI.POL. persegue l’obiettivo di realizzare migliori condizioni di vita, benessere e di lavoro per il personale associato, anche attraverso la costituzione di cooperative edilizie, volte ad esempio ad agevolare l’acquisto della prima abitazione in assenza di una specifica politica alloggiativa dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

3.7 Tutelare le istanze professionali di tutti i ruoli e le categorie del personale della Polizia di Stato, attraverso  La Segreteria Generale;

3.8 Promuovere dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali che agiscono nel rispetto dei principi costituzionali;

3.9 Promuovere  la realizzazione e la diffusione di un organo ufficiale di stampa nazionale denominato “U.SI.POL. Magazine”.

 

Art. 4 Organi di stampa

4.1 L’ U.SI.POL  promuove la realizzazione e la diffusione di un organo ufficiale di stampa nazionale denominato “U.SI.POL Magazine”.

4.2 Il Segretario Generale può affidare la ricerca di sponsorizzazioni per la rivista ufficiale, per il sito web e per la ricerca di convenzioni a società specializzate.
4.3 Le strutture periferiche possono realizzare, previa intesa con la Segreteria Generale, periodici d’informazione sindacale.
4.4 Il Segretario Generale, insindacabilmente, affida e/o revoca l’incarico di direttore responsabile e di direttore editoriale della rivista ufficiale, del sito web e delle convenzioni.
4.5 La linea politica è demandata al Segretario Generale.
4.6 Il Segretario Generale non ha alcuna responsabilità sulle procedure di ricerca e raccolta della pubblicità e degli abbonamenti. In caso di segnalazioni specifiche e circostanziate, il Segretario Generale ha l’obbligo di verificare la veridicità di queste e laddove sussistano i presupposti,  di attivare le procedure per la revoca del mandato.

 

 

Art. 5 Modifica e durata dello Statuto

5.1 Il presente      statuto      può̀  essere  modificato   solo  dal Congresso Nazionale,  con   deliberazione    adottata        a maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto, ovvero gli iscritti.
5.2 La durata dell’ U.SI.POL è illimitata.
5.3 L’ U.SI.POL non può̀ essere sciolto se non per espressa deliberazione del Congresso nazionale, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

 

Art. 6 Attività, entrate e patrimonio

6.1 L’ U.SI.POL  non esercita attività commerciale.

6.2 Le entrate del Sindacato sono costituite da:

6.3 Quote associative degli iscritti;
6.4 Contributi dei soci sostenitori, di cui al successivo articolo10.5 (Adesione);

6.5 Contributi di enti pubblici e privati;
6.6 Donazioni e lasciti;
6.7 Proventi vari e diversi.

6.8 Il patrimonio dell’ U.SI.POL è costituito:

6.9 Dagli eventuali avanzi di gestione e dalle somme eventualmente ricevute che la

Segreteria Nazionale, previa approvazione del Consiglio Generale, avrà destinato a patrimonio;

6.10 Da beni mobili ed immobili posseduti in seguito ad acquisti, lasciti, donazioni e

per qualunque altro titolo;

6.11 Dalle disponibilità finanziarie, nonché  da azioni, obbligazioni o da ogni altro bene

mobile o strumento finanziario di proprietà della U.SI.POL.
6.12 In caso di scioglimento dell’ U.SI.POL, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del Sindacato stesso ad altra struttura sindacale con finalità  analoghe o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

Art. 7 Equanimità di interessi tra le categorie

7.1 Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale sono indivisibili. Essi sono rappresentati unitamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di qualifica e di funzione. Negli organigrammi centrali e periferici deve essere garantita la rappresentanza di genere.

 

Art. 8 Tutela dell’esercizio dell’attività sindacale

8.1 Ogni aderente che sia perseguito disciplinarmente, amministrativamente o penalmente a causa della sua azione sindacale conserva tutti i diritti all’interno dell’ U.SI.POL.

 

Art. 9 Democrazia interna ed unità sindacale

9.1 Ad ogni iscritto U.SI.POL  sono riconosciuti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di concorrere alla formazione dei gruppi dirigenti venendo informati sulle attività del Sindacato, nonché pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche, ruolo e qualifica.
9.2 Tutti gli iscritti, i soci sostenitori ed i soci onorari devono attenersi alle norme del presente Statuto, improntando i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei principi ispiratori, alle finalità e sulle deliberazioni degli organi statutari.

9.3 L’indispensabile sintesi tra unità e democrazia nel Sindacato è ritenuta dall’ U.SI.POL obiettivo strategico e determinante per garantire, nel rispetto dei principi ispiratori, il conseguimento delle finalità, per cui la libertà del dissenso va manifestata nell’ambito degli organismi statutari e delle forme di tutela previsti dal presente Statuto, evitando in ogni caso di ledere l’immagine dell’ U.SI.POL e dei suoi iscritti, quadri e dirigenti all’esterno dell’Organizzazione.

 

Art. 10 Adesioni

10.1 Possono aderire all’ U.SI.POL, in qualità di iscritti, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio.
10.2 L’adesione degli iscritti avviene mediante la sottoscrizione del modello di delega all’Amministrazione della pubblica sicurezza a trattenere la quota sindacale dello 0,50 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione globale netta.
10.3 Gli iscritti godono dei diritti di elettorato attivo e passivo nell’ambito del Sindacato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
10.4 L’iscrizione è personale e dà l’accesso a tutti i servizi garantiti dal Sindacato ed a fruire di tutte le convenzioni da esso stipulato a favore degli iscritti.
10.5 Possono inoltre aderire alla U.SI.POL, in qualità di soci sostenitori, tutti gli appartenenti alla Polizia di stato collocati in quiescenza a qualsiasi titolo e gli appartenenti alle altre Forze di polizia in servizio o collocati in quiescenza a qualsiasi titolo.
10.6 La Segreteria Nazionale può altresì nominare soci onorari, previa accettazione della proposta di nomina da parte dei diretti interessati, personalità che abbiano svolto un ruolo meritorio per la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, della tutela del lavoro e della giustizia sociale e dell’amministrazione della giustizia.
10.7 In ossequio a principi ispiratori e alle finalità dell’ U.SI.POL, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia di sindacati della Polizia di Stato, sia i soci sostenitori che i soci onorari non sono titolari né dell’elettorato attivo né dell’elettorato passivo.

10.8 L’adesione in qualità di iscritto o socio sostenitore e socio onorario comporta l’integrale accettazione del presente Statuto .
10.9 La qualifica di iscritto, socio sostenitore e socio onorario sono personali e non trasmissibili.
10.10 La qualifica di iscritto, socio sostenitore e socio onorario non attribuisce diritti sul patrimonio del Sindacato, neppure in sede di liquidazione, valendo in tal caso le previsioni statutarie e di legge.

 

Art. 11 Ripartizione quote sindacali, entrate e patrimonio

11.1 Gli introiti derivanti dalle quote sindacali versate dagli iscritti di cui al precedente art. 10 “Adesioni”, vengono ripartiti fra varie istanze su base di criteri, anche differenziati, deliberati dal Consiglio Generale Nazionale su proposta del Segretario Generale, al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività del sindacato nell’ intero territorio Nazionale. Tra un congresso e l’altro, per comprovate esigenze, la ripartizione dei fondi tra i vari organismi è demandata al Consiglio Generale Nazionale.

11.2 La quota di iscrizione di ciascuno iscritto che entrerà a far parte dell’ U.SI.POL  è determinata nello spirito dell’Art. 93 L. 121/81, inclusa la tredicesima mensilità ed è così ripartita: 0,20% al segretario che ha registrato l’iscritto e 0,80%  alla Segreteria Nazionale .

11.3 Per i progetti proposti dagli iscritti, per la crescita del Sindacato e raggiungimento degli obiettivi, saranno messi a disposizione dei fondi dalla Segreteria Nazionale, previa analisi e approvazione da parte della stessa.

11.4 La quota dei soci onorari e dei sostenitori che entrano a far parte dell’ U.SI.POL , al fine di generalizzare ed omogeneizzare lo sviluppo delle strutture e delle attività del sindacato nell’ intero territorio Nazionale,  è fissata a 100,00 (Cento) euro annui.

11.5 Le entrate e il patrimonio del sindacato saranno gestiti esclusivamente dal Consiglio Nazionale Generale su autorizzazione del Segretario Generale.

 

Art. 12 Gestione amministrativa

12.1 Gli organismi orizzontali e verticali dell’ U.SI.POL. nonché le persone che li compongono, gestendo i rispettivi fondi, sono responsabili personalmente e patrimonialmente delle obbligazioni assunte nell’espletamento degli incarichi.

12.2 La Segreteria Nazionale può disporre controlli o interventi finanziari senza assunzione di responsabilità ed ha la facoltà di rivalersi direttamente sui dirigenti centrali e periferici per i danni arrecati all’organizzazione.

12.3 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o distribuzione non vengano imposti dalla legge.

 

Art. 13 Assunzione e gestione personale di segreteria

13.1 E’ facoltà delle strutture sindacali assumere personale esterno, previa delibera autorizzatoria della Segreteria Nazionale, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Art. 14 Organizzazione centrale e periferica dell’ U.SI.POL.

14.1 L’organizzazione centrale e periferica dell’ U.SI.POL., ai sensi della Legge 121/81 novellata dalla Legge 125/2013 potrà essere formata, diretta e rappresentata da personale della Polizia di Stato in servizio e in quiescenza. 

 

Art. 15 Organi dell’ U.SI.POL. e durata in carica

Sono organi nazionali il:

15.1 Congresso Nazionale;

15.2 Consiglio Generale Nazionale;

15.3 Segreteria Nazionale.

15.4 Il Collegio dei sindaci revisori dei Conti;

15.5 Il Collegio dei Probiviri.

15.6 La durata degli organi dell’ U.SI.POL. è di cinque anni.

 

Art. 16 Congresso Nazionale

16.1 Il Congresso è il massimo organo deliberante del U.SI.POL.

16.2 Esso viene convocato ogni 5 anni dal Consiglio Generale Nazionale.

16.3 Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.

16.4 L’ordine del giorno del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio Generale Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.

I compiti del Congresso Nazionale sono:

16.5 definire gli orientamenti generali di natura politico sindacale ai quali tutte le strutture dovranno uniformarsi;

16.6 eleggere il Consiglio Generale;

16.7 approvare il Regolamento dei Probiviri a cui si attengono, per l’esercizio delle loro funzioni, i Collegi dei Probiviri.

16.8 Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Generale prima della convocazione del Congresso.

16.9 Solo al Congresso compete deliberare sullo statuto e sulle sue modifiche e deliberare sullo scioglimento del Sindacato. Tale decisione, per essere valida, deve essere presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti rappresentati. In tale sede si delibererà anche sulla destinazione del patrimonio del U.SI.POL.

16.10 Il Congresso delibera sull’ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

 

Art. 17 Consiglio Generale Nazionale

17.1 Il Consiglio Generale Nazionale è l’organo deliberante del Sindacato fra un Congresso e l’altro.

17.2 Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale in via ordinaria di norma due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Generale medesimo.

Sono compiti del Consiglio Generale Nazionale:

17.3 deliberare sulla politica generale del U.SI.POL. ;

17.4 eleggere il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale;

17.5 approvare il regolamento congressuale;

17.6 provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno.

17.7 deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all’acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare.

17.8 deliberare la ripartizione delle quote sindacali secondo i principi e sulla base dei criteri stabiliti nel precedente articolo 11.

17.9 Il Consiglio Generale Nazionale è formato dal Vice Segretario Nazionale, Segretario Generale, Segretario Nazionale e Segretari Generali Provinciali.

 

Art.18 Segreteria Nazionale

18.1 La Segreteria Nazionale è l’organo politico di direzione esecutiva del U.SI.POL.

18.2 Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Generale Nazionale e del Direttivo Nazionale del U.SI.POL. anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti.

18.3 Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali.

18.4 La Segreteria Nazionale gestisce l’attività nazionale del U.SI.POL. per l’ordinaria amministrazione;

18.5 rappresenta il U.SI.POL. nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.

18.6 La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza. Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.

 

Art. 19 Segretario Generale – Legale Rappresentante

19.1 Il Segretario Generale Nazionale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e rappresenta legalmente il U.SI.POL. di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento tale rappresentanza è attribuita ad altro componente la Segreteria Nazionale .

19.2 La segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale .

19.3 Il segretario Generale Nazionale delibera gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, la cessione di beni immobili, e quelli sia ordinari che straordinari relativi alla gestione del patrimonio immobiliare.

19.4 Il segretario Generale Nazionale è titolare dei poteri di firma nei rapporti bancari, che può delegare e provvede alla gestione dell’ U.SI.POL., dando attuazione alle delibere della Segreteria nazionale, inclusa, d’intesa con il Segretario amministrativo, la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’esame del Consiglio Nazionale per l’approvazione.

 

Art. 20 Collegio dei Sindaci revisori dei Conti

20.1 Le istanze nazionali e provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre componenti effettivi eletti all’occorrenza con voto palese dal Congresso Nazionale.

20.2 Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.

20.3 Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, la Segreteria Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.

Al Collegio dei sindaci revisori è affidato il compito di:

20.4 la regolare tenuta della contabilità;

20.5 verificare le entrate;

20.6 verificare la regolarità di tutte le spese;

20.7 verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione al Consiglio Generale , corredati da una loro relazione contabile; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; presentare al Congresso Nazionale una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro. A questo fine, le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.

20.8 I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio.

20.9 La Segreteria Nazionale e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta al Consiglio Generale.

 

Art. 21 Collegio dei Probiviri

21.1 I Collegi dei Probiviri sono costituiti nelle strutture U.SI.POL. nazionale e provinciali.

Compiti dei Collegi provinciali sono:

21.2 provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;

21.3 decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisone, anche se di archiviazione, deve essere motivata.

21.4 Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Provinciali è ammesso ricorso al Collegio dei probiviri Nazionali.

21.5 Il Collegio dei Probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (consiglio generale, collegio dei sindaci revisori nazionali).

21.6 Il Collegio, composto da tre elementi eletti dal Congresso Nazionale.

21.7 In veste di collegio arbitrale, il collegio dei probiviri nazionali, decide, sulle controversie per l’applicazione

del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.

21.8 Il Collegio dei Probiviri nazionale esprime altresì, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all’applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

 

Art. 22 Struttura Provinciale

22.1 La struttura provinciale rappresenta il U.SI.POL. nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato.

22.2 Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, raccorda la propria azione con la struttura nazionale.

22.3 Assolve ai compiti di formazione, attività, servizi e centri di consulenza per i colleghi.

Organi della Struttura Provinciale sono:

22.4 Congresso Provinciale;

22.5 Segretario Generale provinciale;

22.6 Segretari Provinciali;

 

Art. 23 Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale:

23.1 esamina e discute l’attività del U.SI.POL. sul territorio provinciale;

23.2 stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;

23.3 discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Nazionale;

23.4 Tutti i segretari provinciali eleggono un  Segretario Generale Provinciale, che li rappresenterà al Congresso Nazionale.

 

Art. 24 Segretario Generale Provinciale

24.1 Ogni Segretario Generale Provinciale è eletto tra i Segretari Provinciali, a maggioranza semplice, al Congresso Provinciale.

24.2 Sarà responsabile della provincia stessa e sarà rappresentante della provincia al Congresso Nazionale.

24.3 All’ occorrenza nomina, su autorizzazione della Segreteria Nazionale, il Collegio dei Probiviri, in caso di controversie, e il Collegio dei Sindaci Revisori, per approvare il bilancio di esercizio provinciale.

 

 

 

Art. 25 Segretari Provinciali

25.1 I Segretari Provinciali  sono nominati dalla Segreteria Nazionale.

25.2 Essi organizzano le assemblee provinciali ;

25.3 Provvedono all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;

25.4 Conducono le vertenze con la propria controparte in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione degli accordi;

 

Art. 26 Bilanci

26.1 Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
26.2 Al termine di ogni esercizio deve essere redatto, sia a livello nazionale che dalle strutture territoriali, il bilancio dell’esercizio (stato patrimoniale, conto economico, unitamente alla nota integrativa o ad una relazione sulla gestione, secondo lo schema civilistico) da approvarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 27 Responsabilità ed applicazione della normativa

27.1 L’ U.SI.POL nazionale risponde di fronte a terzi e all’autorità  giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale.
27.2 Le Segreterie territoriali sono le uniche responsabili, di fronte a terzi e all’autorità giudiziaria, delle obbligazioni assunte tramite i rispettivi Segretari e non potranno per qualsiasi titolo o causa chiedere di essere sollevati dalla Segreteria Nazionale od invocare una sua responsabilità di alcun genere.

 

Art. 28 Incompatibilità e decadenze. Cumulo di cariche.

28.1 Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili con gli incarichi di Questore o Vice Questore vicario.

28.2 Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta, a pena di decadenza della carica sindacale, entro giorni 20 (venti).

28.3 Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:

a- Segretario generale o membro della Segreteria nazionale con Segretario generale e membro di Segreteria provinciale;

b-Componente dei Collegi dei Probiviri pro tempore con
componente del Collegio dei Sindaci Revisori pro tempore.

28.4 Chiunque si trovi nella condizione appena evidenziate dovrà optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro giorni 20 (venti). Trascorso tale termine si intenderà decaduto dalla carica assunta successivamente.

28.5 La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione.

 

Art. 29 Sanzioni disciplinari

29.1 L’iscritto all’ U.SI.POL. il cui comportamento risulti essere contrario ai principi democratici che regolano l'attività sindacale, o lesivi dei diritti di altri iscritti oppure lesivo per l’organizzazione sindacale di appartenenza od ancora configuri violazioni di principi e norme dello Statuto o di regolamenti, potrà essere passibile delle sotto riportate sanzioni disciplinari.

29.2 Queste ultime, elencate in ordine di gravità, potranno essere irrogate, anche, per i casi di condanna definitiva per delitti dolosi, esclusi quelli c.d. “di opinione”:
a- richiamo scritto: è un atto scritto motivato da deplorazione e biasimo, inflitto all’iscritto avente anche cariche sindacali per lievi trasgressioni o leggerezze di comportamento;
b- sospensione da 1 a 5 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta, è inflitta per trasgressioni ai doveri morali e sindacali;

c- l’espulsione dall’organizzazione: è un provvedimento inflitto all’iscritto avente anche carica sindacale che, con l’immorale comportamento, arreca grave pregiudizio all’ U.SI.POL, l’espulsione o la sospensione può essere inflitta per ragione cautelativa anche dalla Segreteria con approvazione assoluta dei suoi componenti.

29.3 L’iscritto a cui viene inflitto il provvedimento disciplinare può, con atto scritto, fare ricorso ai probiviri dell’organo superiore.

29.4 Nel caso di conferma o applicazione della sospensione da parte del collegio superiore per un periodo superiore a sei mesi, l’eventuale carica sindacale statutaria ricoperta, decade.

 

 

 

 

Art. 30 Procedimento disciplinare. Ricorso di seconda istanza

30.1 L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente e deve essere rivolta al Collegio dei Probiviri pro tempore, il cui presidente designa, tra i componenti, colui che conduce l'istruttoria.

30.2 L’attività istruttoria, su ogni segnalazione di illeciti disciplinari, deve concludersi non oltre novanta giorni dal ricevimento della segnalazione e la decisione del Collegio essere adottata entro e non oltre trenta giorni che decorrono dalla trasmissione al Collegio delle risultanze istruttorie.

30.3 I sopra citati termini possono essere prolungati, una sola volta, con delibera assunta dal Collegio da comunicare agli interessati, entro la prima scadenza dei termini.
30.4 L’iscritto sottoposto ad addebito disciplinare deve, a cura del Collegio, essere immediatamente messo a conoscenza sia dei fatti che gli vengono addebitati sia degli elementi su cui si fondano.

30.5 L’iscritto colpito da provvedimento disciplinare può ricorrere, entro i successivi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei probiviri nazionale.

30.6 Il ricorso sospende provvisoriamente l’esecutività della sanzione inflitta.

 

Art. 31 Sospensione cautelare

31.1 In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria può sospendere, cautelativamente, l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.

 

Art. 32 Gestione straordinaria

32.1 Nel caso di grave violazione dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme di ripartizione dei contributi da parte delle strutture territoriali e di disdette, al 31 ottobre di ciascun anno, in numero superiore alla metà degli iscritti rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, il Consiglio nazionale, con una maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con provvedimento motivato, deliberare lo scioglimento di qualsiasi organo e la nomina di un commissario.

32.2 Tale potere, nei casi di urgenza, può essere esercitato dal Segretario Generale, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio nazionale, alla prima convocazione utile.

 

Art. 33 Commissario straordinario. Commissario ad acta

33.1 Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo nazionale.
33.2 Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione, il Commissario può chiedere una proroga del mandato che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.

33.3 Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 30 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

 

Art. 34 Norma finale

34.1 Lo Statuto è da considerarsi vincolante dalla data della sua approvazione.

34.2 Per quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento d’esecuzione, si applicano per quanto compatibile, le norme del codice civile artt. 1136 e seguenti e 2366 e seguenti.

34.3 In caso di norme confliggenti, quella statutaria prevale su quella del regolamento.

34.4 Tutti i rappresentanti dell’ U.SI.POL. assumono la denominazione di dirigenti sindacali.